Costituzione e scopi
Articolo 1 - Denominazione e sede
E' costituita l'Associazione GOLDEN RETRIEVER CLUB ITALIANO (in sigla "G.R.C.I.")
L'associazione ha sede in Via G.Garibaldi 34 - Località Debicò - 54013 Fivizzano (MS)
Articolo 2 - Scopi dell'Associazione
L'Associazione non ha fini di lucro e mira a svolgere ogni piu' efficiente azione per migliorare e valorizzare la razza canina denominata Golden Retriever.
L'Associazione nasce in armonia e spirito collaborativo con i Club di razza specializzati e con l'Ente Nazionale Della Cinofilia Italiana E.N.C.I.
Per il conseguimento di detti fini il G.R.C.I:
1) salvaguarda, valorizza e divulga la razza Golden Retriever promuovendo e partecipando a tutte le iniziative necessarie al raggiungimento degli scopi soprascritti;
2) promuove la selezione e l'allevamento della suddetta razza canina, a salvaguardia delle peculiarità della razza stessa;
3) promuove studi scientifici per il miglioramento della selezione della razza, considera l'addestramento solo come utile mezzo per valorizzare e sviluppare le attitudini naturali della razza e del singolo soggetto;
4) si impegna a divulgare metodologie non violente d'addestramento per l'educazione di base o di specializzazione;
5) controlla che l'attivita' degli associati sia conforme alle norme contenute nel presente Statuto e/o suoi allegati;
6) cura l'informazione sulla razza su periodici e/o mezzi di comunicazione telematici;
7) organizza direttamente o in collaborazione con altre Societa' cinofile manifestazioni e corsi d'aggiornamento;
8) promuove la razza Golden Retriever in attivita’ di servizio e nel sociale quali pet teraphy, per non vedenti, salvataggio in acqua, ricerca persone scomparse in protezione civile;
Articolo 3 - Soci
Possono far parte del G.R.C.I. tutti i cittadini italiani o stranieri che siano interessati al miglioramento della razza Golden Retriever e condividano e rispettino i fini dell'associazione.
La domanda di ammissione a socio dovra' essere presentata nei modi previsti dal presente Statuto ed essere accettata dal Consiglio.
Sono esclusi dall'ammissione a socio:
* i commercianti di animali, importatori e rivenditori di cani;
* coloro che oltre al Golden Retriever allevino piu' di 2 razze in prima persona o attraverso famigliari e consociati;
* coloro che abbiano in corso provvedimenti disciplinari con l'E.N.C.I.
I soci si dividono in Soci Effettivi, Soci Ordinari, Soci Onorari e Soci Sostenitori.
I Soci Effettivi sono i soli ad avere diritto di voto in assemblea, i Soci Fondatori: fin dall'inzio; quelli che non sono anche Soci Fondatori: solamente dopo che sia decorso il secondo anno consecutivo di iscrizione all'associazione passando cosi’ da Soci Ordinari a Soci Effettivi e solo se in regola con il pagamento della quota associativa annuale al momento dell'assemblea.
Il Consiglio Direttivo puo' conferire il titolo di Socio Onorario a persone italiane o straniere, cultori della razza Golden Retriever di chiara fama, o persone che comunque abbiano acquisito meriti particolari nel campo della cinofilia; la loro nomina e' proposta dal Consiglio ed approvata in Assemblea Generale.
I Soci Sostenitori sono coloro che intendono dare un ulteriore contributo all'Associazione, versano la quota associativa annuale sostenitori; costoro possono essere soci Effettivi Sostenitori se rispondono anche ai requisiti di Socio Effettivo sopra descritti, ed avere quindi diritto di voto in assemblea.
Sono Soci Effettivi Sostenitori di diritto i Soci Fondatori, ai quali spetta diritto di voto in assemblea a decorrere dalla data di costituzione dell'associazione.
Ogni socio del G.R.C.I. puo' essere iscritto ad altri Club o sezioni di razza, nell'ambito del Retrievers Club Italiano.
Articolo 4 - Quote sociali
L'Assemblea Generale dei Soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all'Associazione dai Soci.
Tutti i Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale.
Articolo 5 - Perdita della qualita' di socio
Il titolo di socio si estingue a seguito di decesso, dimissione, o espulsione.
Un socio puo' dimettersi a mezzo di dichiarazione scritta indirizzata al consiglio tramite lettera raccomandata.
Un socio puo' essere espulso se:
1) non ha onorato i suoi obblighi finanziari verso il G.R.C.I.;
2) viola lo Statuto o i protocolli ad esso allegato;
3) nuoce alla reputazione, all'immagine o interessi del G.R.C.I., con un comportamento fraudolento, crudele verso gli animali o ogni altro comportamento disonorevole o lesivo nei confronti dell'Associazione.
L'apertura di un procedimento di espulsione deve essere notificata al socio a mezzo di lettera raccomandata in cui gli viene segnalato la possibilita' di difesa della sua causa innanzi al Consiglio, sia in forma verbale che scritta.
L'espulsione, sentito l'interessato, e' decisa dal Consiglio a maggioranza di due terzi ed e' notificata all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il socio colpito da espulsione ha la possibilita' di inoltrare un ricorso al Presidente del G.R.C.I. mediante lettera raccomandata, entro e non oltre i trenta giorni seguenti alla notifica d'espulsione.
Chi, per qualsiasi causa, cessa dalla qualifica di socio perde ogni diritto relativo, ma non e' esonerato dagli impegni assunti e la quota sociale versata e' comunque dovuta per tutto l'anno in corso.
Organi Sociali
Articolo 6 - Organi sociali
Sono Organi ufficiali del G.R.C.I.
L'Assemblea Generale dei Soci
Il Presidente
Il Consiglio
Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 7 - Assemblea Generale dei Soci
L'Assemblea dei Soci e' il massimo organo deliberativo del G.R.C.I.; hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con le clausole di questo Statuto e in regola con il pagamento della quota sociale.
I Soci Onorari e/o Sostenitori hanno diritto di prendere parte all'Assemblea e prendere la parola, senza pero' avere diritto di voto.
Ciascun socio con diritto di voto puo' farsi rappresentare da un altro socio con diritto di voto, mediante delega scritta e firmata, con un massimo di due deleghe per ogni socio presente in assemblea: divieto del voto per posta.
Articolo 8 - Assemblea Generale dei Soci
- Modalita'
L'assemblea viene convocata:
1) tutte le volte che il Consiglio lo ritenga necessario;
2) quando almeno un quinto dei Soci effettivi ne faccia richiesta.
La convocazione dell'Assemblea sara' fatta, salvo quanto disposto nell'articolo seguente, quindici giorni prima mediante comunicazione a tutti i Soci con uno dei seguenti mezzi: posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma.
Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati: il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.
Fatto salvo cio' che e' disposto dagli Art. 25 e Art. 26 di questo statuto, l'Assemblea, in prima convocazione, e' regolarmente costituita allorche' risulti presente, di persona o per delega, la meta' piu' uno dei Soci Effettivi. In seconda convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci Effettivi presenti. La seconda convocazione puo' avere luogo dopo che sia trascorsa mezz'ora dalla prima.
L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del G.R.C.I. o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da un socio con diritto di voto chiamato dai presenti a presiederla.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti o a maggioranza diversa previsto esplicitamente dal presente Statuto.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto se richiesto dal cinquanta per cento dei soci presenti con diritto di voto.
Articolo 9 - Assemblea generale dei soci
- Modalita' particolari
L'Assemblea puo' essere convocata seduta stante quando risulti presente la totalita' dei Soci Effettivi.
Articolo 10 - Assemblea generale dei Soci
- Compiti dell'Assemblea
L'Assemblea ha il compito di deliberare:
1) sul programma generale dell'Associazione;
2) sulla elezione degli cariche sociali;
3) sulle modifiche dello Statuto;
4) sui rendiconti finanziari;
5) sulla misura della quota associativa;
6) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno, ma che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.
Spetta inoltre all'Assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri, e i sindaci revisori.
Articolo 11 - Consiglio
Il Consiglio e' composto da nove consiglieri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci. I consiglieri devono essere Soci Effettivi.
I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
Qualora venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o piu' consiglieri, questi verranno sostituiti dai primi non eletti in ordine dei voti ricevuti. I membri cosi' eletti resteranno in carica sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.
Articolo 12 - Compiti del Consiglio
Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci. Fra l'altro esso:
1) è responsabile dell'amministrazione sociale;
2) approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti finaziari, indica i parametri per l'Attestato di Eccellenza di Razza di cui ne e' demandato il controllo;
3) propone l'ammissione di nuovi Soci Ordinari e Onorari;
4) delibera il rifiuto all'ammissione di nuovi Soci Sostenitori;
5) delibera l'espulsione dei Soci;
6) indice e patrocina manifestazioni cinofile;
7) sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume e nomina le mansioni e le eventuali renumerazioni;
8) tiene i contatti con altre Associazioni cinofile;
9) promuove ogni tipo di attivita' che ritenga che vada a beneficio della razza Golden Retriever.
Articolo 13 - Modalita' operative
Il Consiglio provvede alla nomina tra i suoi membri del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente, oppure su richiesta di un terzo dei consiglieri, oppure su richiesta di un quinto dei Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali.
Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno quindici giorni prima di ciascuna riunione e saranno inviati a tutti i Soci con uno dei seguenti mezzi: posta ordinaria, posta eletronica, fax o telegramma.
Il Consiglio e' presieduto dal Presidente oppure in sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal Consigliere piu' anziano di eta'.
Le riunioni sono valide quando e' presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe.
Il Consiglia delibera a maggioranza dei voti o a maggioranza diversa per quanto previsto esplicitamente dal presente Statuto.
Articolo 14 - Presidente
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura perche' siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.
In caso di urgenza puo' agire con i poteri del Consiglio, ma in questo caso le sue deliberazioni dovranno essere approvate dal Consiglio alla sua prima riunione.
Il Presidente puo' essere rimosso da tale carica con deliberazione del Consiglio adotta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica In caso di sue dimissioni o di rimozione il Consiglio dispone la nomina di un nuovo Presidente alla prima riunione utile.
Puo' essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario, anche non Consigliere, purche' Socio.
Il Presidente Onorario puo' partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto.
Articolo 15 - Segretario
Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, e alla regolare tenuta dei libri sociali; collabora con il Presidente nella gestione nonche' nell'organizzazione delle manifestazioni pubbliche dell'Associazione e nel trasmettere ai Soci le informazioni inerenti alle iniziative promosse e gli atti intrapresi dall'Associazione.
Patrimonio e Amministrazione
Articolo 16 - Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione e' costituito:
1) da beni mobili e immobili;
2) dalle somme accantonate;
3) da qualsiasi altro bene pervenuto a titolo legittimo.
Articolo 17 - Entrate
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
1) dalle quote annuali versate dai Soci;
2) da eventuali contributi dati da enti, persone, societa', associazioni;
3) dalle attivita' di gestione;
4) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo legittimo.
Articolo 18 - Esercizio Finanziario
L'esercizio finanziario va dal 1°gennaio al 31 dicembre.
Entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti, a cura del Tesoriere, il rendiconto economico e finanziario, che saranno esaminati dal Consiglio e approvati, alla luce della relazione dei Revisori dei Conti, dall'Assemblea Generale dei Soci.
Articolo 19 - Tesoriere
Il Tesoriere eletto secondo le modalita' presenti in questo Statuto, ha i seguenti compiti:
1) adempiere alle incombenze demandategli dal Consiglio;
2) provvedere alla stesura del bilancio consuntivo e di quello preventivo da presentare, alla luce della relazione dei Revisori dei Conti, al Consiglio.
Articolo 20 - Collegio Sindacale e dei Revisori dei Conti
La sorveglianza amministrativa e contabile e' affidata al Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio e' composto da tre membri eletti dall'Assemblea che durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
I Sindaci hanno la facolta' di partecipare alle riunioni del Consiglio alle quali devono essere invitati.
Articolo 21 - Norme disciplinari
Qualsiasi Socio e' tenuto a osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio, le regole di buon costume e dell'onore sportivo.
Il Socio che trasgredisca tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale, materiale o di immagine dell'Associazione e' passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri e attuate dal Consiglio secondo le norme previste da questo Statuto.
Articolo 22 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie tra Soci e tra Soci e l'Associazione, i suoi organi, commissioni, comitati, ecc., facenti parte del G.R.C.I, saranno sottoposte, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri.
Il lodo e' inappellabile.
Articolo 23 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri e' formato da tre Soci nominati dall'Assemblea, essi giudicheranno "ex bono et aequo", senza formalita'.
Articolo 24 - Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri puo' prendere nei confronti di un Socio sono:
1) censura;
2) sospensione dai diritti e benefici di Socio fino a tre anni.
In casi di particolare gravita' il Collegio dei Probiviri potrà proporre al Consiglio l'espulsione di un Socio, motivando detto provvedimento (secondo le norme dettate dal presente Statuto all'Art. 5).
Varie
Articolo 25 - Gratuita' delle cariche sociali
Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite.
Articolo 26 - Modifiche allo Statuto e ad i suoi allegati
Il presente Statuto e i suoi allegati possono venire modificati nel corso dell'Assemblea generale dei Soci.
Per tali modifiche e' richiesta la presenza nell'Assemblea di almeno i due terzi dei Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali.
Non sono ammesse deleghe.
L'Assemblea delibera con la maggioranza del cinquantuno per cento dei Soci Effettivi in regola con i pagamenti delle quote sociali.
Possono proporre modifiche allo Statuto:
1) il Consiglio, a maggioranza semplice degli aventi diritto;
2) i Soci Effettivi; in questo caso la proposta deve pervenire mediante lettera inviata al Presidente del G.R.C.I., sottoscritta da almeno un terzo dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
Articolo 27 - Scioglimento dell'Associazione
L'Associazione e' costituita a tempo indeterminato.
Lo scioglimento potrà essere deliberato all'unanimita' dall'Assemblea dei Soci alla quale partecipi almeno l'ottanta per cento dei Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale. Non sono ammesse deleghe. L'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio, dedotte le passivita'. Il patrimonio dell'Associazione deve essere comunque devoluto ad altra Associazione con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita'.
Articolo 28 - Allegati
- Codice deontologico
Il Codice Deontologico e l'Allegato sono parte integrante del presente statuto.
Articolo 29 - Protocolli
I protocolli sono linea guida per la politica e l'attivita' dell'Associazione e possono essere modificati o ampliati con deliberazioni del Consiglio con voto di maggioranza dei Consiglieri in carica.
Articolo 30 - Norme transitorie
Si considerano Soci Effettivi i soci fondatori dell'Associazione e Soci Ordinari coloro i quali, successivamente alla costituzione, hanno prestato domanda di iscrizione accettata dal Consiglio.
Articolo 31 - Entrata in vigore del presente Statuto
Il presente Statuto entra in vigore con effetto immediato.
Articolo 32 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti di legge che ne regolano la materia e ai principi generali del diritto.
Protocolli e Codice Deontologico
Protocollo1 - Controllo displasia e tare oculari
Ogni socio ha il dovere morale di sottoporre i propri riproduttori al controllo ufficiale per displasia delle anche , dei gomiti e tare oculari.
I centri di lettura per displasia’ riconosciuti dal G.R.C.I. sono gli stessi riconosciuti dall’E.N.C.I. e dal R.C.I
I soggetti riproduttori verranno riconosciuti idonei alla riproduzione dal G.R.C.I. in base hai parametri dettati dall’E.N.C.I e R.C.I..
Protocollo 2 - Nomine da parte del Direttivo
Il ConsiglioDirettivo nominera’ i responsabili di comitati o commissioni che di volta in volta verranno creati nei vari settori operativi, sia per la salvaguardia della razza, per esigenze di collaborazione con il R.C.I. e per un’efficace e corretta gestione del G.R.C.I..
La durata in carica di tali responsabili verra’ stabilito dal Consiglio.
Protocollo 3 - Collaborazione con il R.C.I. e altri Club di Razza
Il ConsiglioDirettivo del G.R.C.I. valutera’ e approvera’ con voto di maggioranza ogni forma di collaborazione con il R.C.I., per organizzare e gestire insieme mostre canine raduni di razza, speciali di razza, prove di lavoro ecc. riconosciute E.N.C.I.
Il Consiglio Direttivo del G.R.C.I. si rende disponibile a valutare ogni iniziativa che portera’ i vari club di razza Retriever ad unirsi in Federazione e d’approvare il riconoscimento al R.C.I. l’autorita’ gestionale della Federazione stessa.
Protocollo 4 - Riconoscimento ufficiale da parte dell’ E.N.C.I.
Qualora si verificassero le condizioni, e/o necessita’, il Consiglio Direttivo del Golden Retriever Club Italiano si attivera’ presso l’E.N.C.I., nel modo piu’ congeniale e con tutta la documentazione necessaria, per ottenere da parte dell’E.N.C.I. il riconoscimento ufficiale a Club di Razza, o Associazione di Razza o Societa’ Specializzata in accordo con i principi presenti nello Statuto dell’E.N.C.I. che ne regolano la materia, convocare l’Assemblea Generale per apportare ogni modifica necessaria al presente Statuto del Golden Retriever Club Italiano, per adottare e adempiere ai principi dettati dallo Statuto dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana e dal Regolamento di Attuazione dello statuto sociale E.N.C.I..
Protocollo 5 - Rapporti con il Retrievers Club Italiano (R.C.I.)
Il Golden Retriever Club Italiano collaborera’ con il R.C.I. .
I Soci del G.R.C.I. si rendono disponibili, con ampio spirito collaborativo, compatibilmente con le direttive dettate dal proprio Consiglio Direttivo, con la capacita’ e disponibilita’ di ciascuno,
a collaborare con le strutture e Consiglio Direttivo del Retrievers Club Italiano per l’organizzazione di comitati e iniziative di qualsiasi tipo o forma, nonche’ di supporto operativo per il quale il Direttivo del Retrievers Club Italiano ritenesse opportuno sollecitarne la collaborazione.
Il Golden Retriever Club Italiano riconosce la qualifica di Manifestazioni Ufficiali, le sole manifestazioni organizzate in seno all’E.N.C.I., organizzate da Societa’ Cinofile, Club di Razza, Associazioni ecc. da esso riconosciute.
Riconosce ai soli Giudici riconosciuti dall’ E.N.C.I. la qualifica di Giudici Ufficiali o Specialisti, si impegna altresi’ a divulgare calendari, informazioni, e quant’altro venisse richiesto dall’E.N.C.I. stesso attraverso le proprie attivita’ di comunicazione ai Soci.
Protocollo 6 - Ammissione a Socio
a) Il modulo per la domanda d’ammissione a Socio del G.R.C.I. può essere richiesto alla Segreteria del Club o scaricato dal sito ufficiale del Club, dovrà essere compilato in tutte le sue parti e inviato alla Segreteria del G.R.C.I., la Segreteria provvederà a sottoporre la domanda all’approvazione del Consiglio, che si esprimerà con voto di maggioranza, una votazione unica può valere per più domande presentate.
b) Nell’eventualità che una domanda d’ammissione a Socio, presentata al Consiglio, non venisse dallo stesso accettata, la Segreteria provvederà ad informare la persona interessata con lettera R.R. rimborsando l’eventuale somma anticipatamente inviata, con la seguente motivazione: Il Consiglio riunitosi in (data e luogo), non ha accettato la Sua domanda d’ammissione a Socio del G.R.C.I.
c) Il Consiglio operando nel pieno rispetto delle norme Statutarie non ha nessun obbligo di motivare, al richiedente, le ragioni per cui ha deciso, con voto di maggioranza, di non accettare la sua domanda d’ammissione a Socio del G.R.C.I.
Protocollo 7 - Assemblea Generale dei Soci
Art. 1)
Ogni Socio in regola con quanto previsto dall’Art. 3 dello Statuto potrà esprimere il proprio voto pur non presenziando all’Assemblea generale Dei Soci, per via Posta Ordinaria, oppure via Posta Elettronica.
Art. 2)
L’ Art. 1) del presente Protocollo 7, con la sua approvazione, estende ed integra le modalità dello Statuto, previste dall ’Art. 7 Assemblea Generale Dei Soci.
Art.3)
Oltre a quanto previsto dagli Art.1 - 2 del presente Protocollo, il Consiglio in carica potrà considerare “Voto Valido” la votazione via Posta Ordinaria o via Posta Elettronica ogni qualvolta si rendesse necessario per motivi o esigenze dettati da necessità di migliorare l’attività dell’Associazione.
Allegato1
CODICE DEONTOLOGICO
Ogni Socio del Golden Retriever Club Italiano si impegna a:
Osservare, in tutte le manifestazioni cinofile, norme comportamentali consone alle dignita’ ed al buon nome dell’Associazione.
Seguire e applicare le fondamentali regole di lealta’ sportiva in tutti gli eventi organizzati dall’associazione, o altre associazioni specializzate riconosciute dall’ E.N.C.I..
Fornire, all’acquirente dei suoi soggetti, copia di tutta la documentazione inerente ai controlli sanitari del cucciolo e dei rispettivi genitori, rendersi disponibile, per assistere e consigliare nel modo piu’ consone alle problematiche, sui vari problemi che fossero riscontrati durante la crescita del cucciolo.
Allevare i propri Golden Retriever nel migliore dei modi possibile, tanto dal punto di vista igienico- sanitario quanto caratteriale.
Affidare i propri cuccioli ad idonea eta’, sverminati e vaccinati, solo a persone conosciute e che possono garantire al cucciolo loro affidato una buona qualita’ di vita. Si impegna altresi’ ad aiutare il proprietario, che non sia piu’ in grado di accudire nel modo giusto il proprio Golden Retriever, cercando attivamente di trovare al cane un’adeguata sistemazione.
A non vendere i propri Golden Retriever a commercianti, importatori di animali che svolgono come attività principale il commercio di cani, o usare come vettore di vendita; fiere, mercati, lotterie, sagre o eventi analoghi.
A utilizzare per l’educazione di base o di specializzazzione dei propri Golden Retriever, metodologie non violente e nel pieno rispetto dell’attitudine naturale dei singoli soggetti, e si impegna a divulgare le suddette metodologie, non violente, sia per l’addestramento che per la vita quotidiana.
Copia di Statuto conforme all’originale.
Statuto
